La legge di bilancio 2021, con l’articolo 57-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ha concesso di prorogare il credito d’imposta per gli investimenti in pubblicità modificandone alcune modalità rispetto al passato. In particolare tale credito è utilizzabile nella misura del 50% del costo sostenuto in pubblicità su quotidiani e periodici cartacei e digitali nel limite di 50 milioni di Euro per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022.
Rispetto al passato non è più possibile usufruire del Credito di imposta per la pubblicità effettuata sulle emittenti radio e TV locali.
I beneficiari di tale agevolazione sono rappresentati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali di qualunque natura giuridica, dimensione e regime contabile.
Per essere ammessi al Credito di imposta gli investimenti devono essere sostenuti su giornali registrati presso il Tribunale di appartenenza o presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC); non rientrano, invece, le spese per altre forme pubblicitarie (ad esempio volantinaggio, cartellonistica, pubblicità tramite cinema o piattaforme online, ecc.).
L’ammissione delle spese di pubblicità avviene al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
L’Articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 (Principio della competenza economica) prevede che i corrispettivi in pubblicità si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le proprie credenziali.
In particolare, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione è necessario inviare la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato, mentre dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.
Alle comunicazioni telematiche presentate non occorre allegare alcuna documentazione. Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda (fatture, copia dei contratti pubblicitari e attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati, individuati dall’art. 4, comma 2 del Regolamento).
L’effettuazione delle spese deve risultare da una apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati all’apposizione del visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, oppure dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito (a seguito degli investimenti effettuati) e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).
Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900.